La legge deve essere breve, perché i non pratici possano facilmente ricordarla.
(Legem brevem esse oportet, quo facilius ab impentis teneatur)
Lucio Seneca
STATUS GIURIDICO E LEGALE DELL’ ISTITUZIONE ACCADEMICA LIBERA E PRIVATA
ISFOA – Hochschule für Sozialwissenschaften und Management è una Persona Giuridica Legalmente Costituita ed Autorizzata ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero , in conformità agli articoli 20 e 27 della Costituzione Federale Svizzera e delle Leggi Cantonali , all’ Articolo 74 capoverso 1 della Legge sull ‘ Educazione e sul Diritto Scolastico Cantone Zugo agli Articoli 29 e 62 della Legge Federale sulla Promozione e sul Coordinamento del Settore Universitario Svizzero , dotata di Personalità Giuridica secondo le disposizioni dell’ articolo 52 del Codice Civile Svizzero .
ISFOA – Hochschule für Sozialwissenschaften und Management riconosciuta dall’ ordinamento giuridico nazionale come appartenente al Settore Universitario Svizzero regolato dalla Legge Federale sulla Promozione e sul Coordinamento del Settore Universitario Svizzero (LPSU) , utilizza le tre lingue ufficiali Elvetiche , italiano, francese , tedesco, unitamente all’ inglese ed opera a tutti gli effetti quale Università , offrendo corsi che portano al conseguimento di Bachelor Degree ( Lauree Triennali ) , Master Degree ( Lauree Specialistiche ) , Executive Master e Master of Advanced Studies, oltre che Dottorati di Ricerca – PhD, ( Dottorato di Ricerca ) corrispondenti ai livelli 6 , 7 , e , 8 del sistema europeo E.Q.F.European Qualification Framework ( Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo del 23 Aprile 2008) , legalmente validi ai fini del riconoscimento nell’ambito del Processo di Bologna (Direttive di Bologna) del 4 Dicembre 2003 , ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa ratificata dalla Svizzera il 1 Febbraio 1999 e dall’Italia con la Legge n.148 del 11 luglio 2002.
IL SETTORE UNIVERSITARIO SVIZZERO
Nel sistema giuridico svizzero non esiste il valore legale dei titoli accademici (salvo per quelle formazioni che si concludono con un esame di stato es. medicina).
In Svizzera la formazione universitaria è prevalentemente pubblica e di competenza dei Cantoni , salvo i Politecnici Federali e altre Scuole Universitarie Federali (SUP Scuole Universitarie Professionali) direttamente regolate e controllate dal Governo Federale , esiste però anche una rilevante presenza di università private .
In Svizzera , all’infuori dei casi specialmente regolamentati dalla Legge , giudice della qualità e del valore di una formazione è l’utente o il mercato del lavoro prima che lo Stato .
Conformemente alle tendenze internazionali , sono state introdotte in Svizzera procedure di Accreditamento , rappresentate esclusivamente da Certificazione di Qualità e/o Marchi di Qualità ed assolutamente non discriminanti tra offerta Pubblica e Privata .
A livello nazionale svizzero una Agenzia Nazionale di Accreditamento , accredita le Università Pubbliche e le Università Private e/o loro singoli cicli di studio , cioè concede loro un Marchio di Qualità, che comunque non conferisce di per sé alcun riconoscimento e/o validità legale dei titoli conferiti .
Il Settore Universitario in Svizzera è complesso e conseguente all’assetto federale del paese (terziario A secondo la classificazione internazionale):
- la Confederazione regola e controlla i Politecnici Federali e le Scuole Universitarie Professionali (SUP) pubbliche o private.
- I Cantoni, secondo la Costituzione Federale Svizzera, hanno la sovranità sulle Università Cantonali Pubbliche e sulle Università Private operanti sul proprio territorio. In ciascun Cantone quindi vi sono Leggi cantonali universitarie che regolano in modo differente la materia.
- La Confederazione e i Cantoni hanno competenze comuni riguardanti il coordinamento e lo sviluppo della qualità, tramite la Conferenza Universitaria Svizzera(CUS), organo comune della politica universitaria accademica pubblica.
Istituzioni Universitarie Private , anche se non accreditate, possono quindi rilasciare Titoli di Studio Universitari .
Di conseguenza per quanto concerne il valore dei titoli universitari accademici rilasciati in Svizzera : per le professioni non regolamentate (p.e. management, giornalismo, ecc.) spetta di fatto al datore di lavoro “riconoscere” o meno il valore di un titolo di studio ; significativo può essere l’accreditamento o comunque una certificazione di qualità rilasciata da enti privati generalmente riconosciuti ; ai fini del proseguimento degli studi , è l’università dove si intende proseguirli che riconosce il valore di un titolo precedente .
Per l’equivalenza dei titoli in Europa le università si basano sulle norme nazionali e internazionali ( Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa
VALORE DEI TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI CONFERITI DA UNIVERSITA’ PRIVATE IN SVIZZERA
In Svizzera non esiste il Valore Legale dei Titoli Accademici, lo Stato quindi non riconosce validità legale ai Titoli Accademici siano essi rilasciati da Università Pubbliche o Private.
Le Università Pubbliche e/o Private possono facoltativamente decidere di richiedere il cosiddetto “Accreditamento” che è un semplice Marchio di Qualità non discriminante che non conferisce alcun valore legale ai titoli nè alcun riconoscimento Statale alle Università, siano esse Pubbliche e/o Private come sancito con la Sentenza B 1567-2011 del Tribunale Amministrativo Federale , ovvero l’autorità giuridica suprema incaricata di verificare la corretta applicazione delle Leggi Federali equivalente alla Corte Costituzionale Italiana.
Le liste pubblicate su alcuni siti istituzionali svizzeri ( CRUS,UFFT,SER,BBT) nelle quali vengono citate 12 università (riconosciute nel senso di Pubbliche) non sono esaustive e si riferiscono solamente alle Università Pubbliche, rappresentate e associate nella CRUS Conferenza dei Rettori, che è una Associazione Privata con funzioni pubbliche.
In Svizzera esistono ed operano legalmente numerose Università Private, non associate alla CRUS, che sono state ritenute riconosciute nel Sistema Universitario Svizzero come enunciato nella Sentenza del Tribunale Federale 5A 376-2008 dal Tribunale Federale Svizzero , l’autorità giuridica suprema incaricata di verificare la corretta applicazione delle leggi federali equivalente alla Corte Costituzionale Italiana
CRUS Conferenza dei Rettori Università Svizzera , associazione privata con funzioni pubbliche , non è in alcun modo competente né per l’ Accreditamento né per il Riconoscimento secondo la LAU Legge sull’ Aiuto alle Università .
Il Tribunale Federale Svizzero , ovvero l’autorità giuridica suprema incaricata di verificare la corretta applicazione delle Leggi Federali equivalente alla Corte Costituzionale Italiana , con la Sentenza 2P.88/2006 del 30 Marzo 2007 dichiara che il mancato accreditamento ,e anche l’eventuale esito negativo di una procedura di accreditamento di una Università, non limita in alcun modo la libertà di esercitare l’attività di Insegnamento e Ricerca Universitaria .
Il Tribunale Amministrativo Federale , ovvero l’autorità giuridica suprema incaricata di verificare la corretta applicazione delle Leggi Federali equivalente alla Corte Costituzionale Italiana , con la Sentenza B 5924/2012 del 13 Agosto 2013 stabilisce :
che una Università Privata costituita legalmente nella Confederazione Elvetica consegua e possegga a tutti gli effetti normativi lo status giuridico di università riconosciuta nell’ Ordinamento Giuridico Nazionale come facente parte del Sistema Universitario Nazionale Svizzero ;
che una Università Privata costituita legalmente nella Confederazione Elvetica abbia il diritto di esercitare l’ attività universitaria ed il diritto di conferire legalmente Titoli Accademici senza necessità di accreditamento definito come semplice Marchio di Qualità e/o Certificazione di Qualità ;
l’ irrilevanza giuridica , e quindi una semplice informazione per giunta parziale ed incompleta , della liste pubblicate dalla Conferenza dei rettori delle Università Svizzere
I Titoli Accademici rilasciati dalle Università Private Svizzere sono validi ai fini del riconoscimento in Europa ai sensi della Convenzione di Lisbona del Consiglio d’Europa del 1997 nello stesso modo di quelli conferiti dalle Università Pubbliche
Secondo la Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa l’unico requisito legalmente necessario ed indispensabile per il riconoscimento dei titoli è la conformità al proprio ordinamento giuridico nazionale cioè operare legalmente ed avere il diritto secondo la legislazione nazionale di conferire titoli universitari.
L’ Accreditamento e/o Certificazione di Qualità conferito dalla Conferenza Universitaria Ssvizzera (art. 7 cpv. 1 della Convenzione del 14 di-cembre 2000 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario) costituisce esclusivamente un marchio di qualità o Certificazione di Qualità e risulta pertanto essere un requisito giuridicamente non necessario.
In base alla normativa vigente Università Private non titolari di una specifica autorizzazione o riconoscimento devono essere considerate, in termini generali, riconosciute dall’ Ordinamento Giuridico Nazionale ed ammesse, senza ulteriore formalità, all’esercizio della loro attività
A questo proposito è illuminante il “Manuale per il Riconoscimento” del Consorzio EAR e la rete ENIC-NARIC , una guida pratica per coloro che sono competenti al riconoscimento approvata formalmente dai Ministri Europei con il Comunicato di Bucarest nel 2012.
In particolare al Paragrafo 3 Pagina 21 dove si spiega in maniera chiara la differenza fra Accreditamento e Riconoscimento che non sono la stessa cosa, e al Paragrafo 16 Pagina 69 dove si spiega con altrettanta chiarezza che il riconoscimento dei titoli è possibile anche se sono conferiti da istituzioni non ufficialmente riconosciute nel proprio sistema di insegnamento superiore ma che hanno comunque il diritto di conferire Titoli Accademici in maniera legittima
DEFINIZIONI DI “RICONOSCIMENTO E ACCREDITAMENTO” TRATTO DAL “EAR EUROPEAN AEREA OF RECOGNITION MANUAL”
A seconda del Paese, termini diversi possono essere utilizzati in riferimento allo status dell’istituto o del programma.
I due più comuni sono “Riconoscimento” e “Aaccreditamento” , essi sono spesso usati come sinonimi, ma non sono sinonimi.
IL RICONOSCIMENTO si riferisce allo status ufficiale previsto dalla legislazione nazionale.
L’istruzione superiore è disciplinata dalla legislazione nazionale in molti paesi.
Leggi in materia di istruzione superiore stabiliscono il quadro di riferimento per il sistema nel suo insieme, criteri generali che devono essere soddisfatti, definiscono le politiche e le procedure che concedono alle istituzioni, sia pubbliche che private il diritto di conferire titoli.
Le istituzioni che soddisfano i requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale e che hanno l’autorità ufficiale di concedere titoli accademici devono essere considerati riconosciuti, anche se può essere utilizzato un termine diverso.
L’ACCREDITAMENTO è una decisione formale di un’autorità riconosciuta che ha verificato se l’istituzione e / o il programma sono conformi alle norme minime di qualità predefinite.
L’accreditamento è di solito un processo volontario e viene concesso per un determinato numero di anni, dopo che l’istituzione o il programma deve richiedere un nuovo accreditamento
Per concludere il rifiuto del riconoscimento dei titoli per il solo fatto che un istituto non è accreditato è una violazione della Convenzione di Lisbona.
In Svizzera la formazione è prevalentemente d’iniziativa pubblica, con però una rilevante presenza di scuole private.
Parte di esse, destinate anzitutto a una clientela svizzera, sono integrate nel sistema pubblico al punto da beneficiare anche di finanziamenti pubblici.
Altre invece sono aperte specialmente alla clientela internazionale, senza riferimento al sistema pubblico svizzero di formazione.
Fra questi estremi vi sono situazioni intermedie, perfino curricoli di situazione diversa offerti dalla medesima scuola.
In totale autonomia rispetto al settore pubblico operano in Svizzera scuole private prestigiose.
La tradizione svizzera vuole che, all’infuori dei casi specialmente regolamentati, giudice della qualità di una formazione sia l’utente o il mercato del lavoro prima che lo Stato.
Conformemente alle tendenze internazionali, sono introdotte vieppiù in Svizzera procedure di accreditamento non discriminanti tra offerta pubblica e privata.
L’accreditamento secondo la Legge Federale del 30 Settembre 2011 sul pro-movimento e sul coordinamento del Settore Universitario Svizzero (LPSU, RS 414.20) attesta un controllo esterno della qualità e può implicare riconoscimenti, non però finanziamenti, da parte dei poteri pubblici.
La Confederazione (proprietaria dei Politecnici Federali) e i Cantoni (proprietari delle Università Pubbliche, delle Scuole Universitarie Professionali e delle Alte Scuole Pedagogiche) coordinano invece di comune accordo, tramite la Conferenza Svizzera delle Scuole Universitarie (CSSU), la Formazione Universitaria Accademica Pubblica.
Ai Cantoni è lasciata ampia autonomia per quanto concerne le Università Private attive sul loro territorio che non rientrano nel campo di applicazione della LPSU.
A seconda del Cantone dove ha sede l’istituzione si applicano disposizioni legali differenti (Leggi Cantonali).
Per quanto concerne il riconoscimento dei titoli universitari accademici rilasciati in Svizzera:
– ai fini dell’ammissione all’esercizio di una professione regolamentata (p.e. medicina, avvocatura, ecc.), sono le Leggi Federali o Cantonali regolanti la professione che stabiliscono quali titoli sono riconosciuti. Di regola soltanto quelli rilasciati dalle università riconosciute secondo la legislazione federale.
Rarissimi sono del resto in Svizzera i titoli finalizzati all’esercizio di professioni regolamentate rilasciati da istituzioni private (p.e. teologia).
– per le professioni non regolamentate (p.e. management, giornalismo, ecc.) spetta di fatto al datore di lavoro “riconoscere” o meno il valore di un titolo di studio; significativo può essere l’accreditamento o comunque una certificazione di qualità rilasciata da enti privati generalmente riconosciuti.
– ai fini del proseguimento degli studi, è l’università dove si intende proseguirli che riconosce il valore di un titolo precedente.
Analogamente a quanto avviene per l’equivalenza dei titoli esteri ove non esista un accordo internazionale con il paese di provenienza, le università si basano sul parere dello Swiss ENIC, che agisce su mandato della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).
Autorità Federali o Cantonali, secondo le rispettive competenze, vigilano nei casi previsti dalla Legge sull’attività delle Università Private.
In Svizzera, all’infuori dei casi specialmente regolamentati dalla Legge, giudice della qualità e del valore di una formazione è l’utente o il mercato del lavoro prima che lo Stato.
Conformemente alle tendenze internazionali , sono state introdotte in Svizzera procedure di Accreditamento Facoltative (Certificazione di Qualità e/o marchi di qualità) non discriminanti tra offerta pubblica e privata .
L’ Accreditamento è Facoltativo e attesta solamente un controllo esterno della qualità e non implica alcun riconoscimento della validità di questa o di quella formazione da parte dello Stato.
A livello nazionale svizzero una Agenzia Nazionale di Accreditamento(OAQ), accredita facoltativamente le Università Pubbliche e le Università Private e singoli percorsi , cioè concede loro un Marchio di Qualità, che comunque non conferisce di per sé nella maniera più assoluta alcun riconoscimento e/o la validità statale dei titoli conferiti.
Un’istituzione può richiedere un accreditamento come Università oppure puo’ richiedere l’accreditamento per certi cicli di studio soltanto secondo quanto stabilito dalla Legge Federale sull’Aiuto Universitario (LAU, RS 414.20).
Per quanto concerne il valore dei titoli universitari accademici rilasciati in Svizzera:
- ai fini dell’ammissione all’esercizio di una professione regolamentata (p.e. medicina, avvocatura,ecc.), sono le Leggi Federali o Cantonali regolanti la professione che stabiliscono quali titoli siano riconosciuti
- per le professioni non regolamentate (p.e. management, giornalismo, ecc.) spetta di fatto al datore di lavoro “riconoscere” o meno il valore di un Titolo di Studio , significativo può essere l’accreditamento o comunque una Certificazione di Qualità rilasciata da Enti Privati generalmente riconosciuti.
- ai fini del proseguimento degli Studi, è l’Università dove si intende proseguirli che riconosce il valore di un titolo precedente , analogamente a quanto avviene per l’ Equivalenza dei Titoli , le Università si basano sulle Norme Nazionali.
Università Private riconosciute appartenere al Sistema d’ Insegnamento con sede in Svizzera, anche se non accreditate (cioè che non hanno richiesto la certificazione di qualità facoltativa), hanno comunque il diritto costituzionalmente garantito di rilasciare titoli di studio universitari che, senza alcuna differenza rispetto a quelli rilasciati dalle università pubbliche, sono validi per:
- il diritto d’accesso ai fini del proseguimento degli studi nel sistema universitario (pubblico) svizzero e all’estero, ai sensi delle Leggi Nazionali e della Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa sulla reciproca riconoscibilità dei titoli ;
- ai fini dell’esercizio in Svizzera di Professioni Regolamentate ai sensi della Direttiva della Unione Europea CE/ 2005/36 in vigore anche in Svizzera dal 1 Novembre 2011;
- ai fini dell’esercizio in Svizzera di professioni non regolamentate, vale il libero apprezzamento del datore di lavoro.
RICONOSCIMENTO ACCADEMICO PER LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI IN ALTRA UNIVERSITA’
I titoli conferiti, in quanto legalmente conferiti da una università riconosciuta dall’ordinamento giuridico come appartenente allo Spazio Universitario Svizzero, sono idonei ai fini del riconoscimento ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa sul reciproco riconoscimento delle qualifiche universitarie, ratificata dalla Svizzera il 1 Febbraio 1999 e dall’Italia con la Legge n.148 del 11 Luglio 2002.
USO DEI TITOLI ACCADEMICI ESTERI NEI PAESI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
I cittadini italiani residenti in Italia che hanno conseguito un Titolo Accademico all’ Estero possono esercitare tutti i diritti connessi al possesso dello stesso .
Ai sensi dell’ Articolo 54 della Direttiva 2005/36/CE della Unione Europea lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati abbiano il diritto di usare il titolo di studio dello Stato membro d’origine, ed eventualmente la sua abbreviazione, nella lingua dello Stato membro d’origine.
Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito da nome e luogo dell’istituto o della giuria che l’ha rilasciato.
Nel Settembre 2011 il Comitato misto Svizzera-UE per l’Accordo sulla Libera Circolazione delle Persone ha deciso l’applicazione in Svizzera a partire dal 1° Novembre 2011 della Direttiva 2005/36/CE.
Di conseguenza l’Italia come stato membro ospitante deve garantire agli interessati l’uso nel proprio territorio del titolo di studio conseguito in Svizzera nella lingua dello Stato di origine
PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI IN ITALIA LEGGE 148/2002
Università Private legalmente costituite e riconosciute dall’Ordinamento Giuridico nel Sistema Universitario Svizzero rilasciano legalmente Diplomi Accademici ammessi al riconoscimento in Italia ai sensi della Legge 148/2002 e relativo regolamento DPR.189/2009.
La Legge 148/2002 ha ratificato per l’Italia “la Convenzione di Lisbona del 1997 sul reciproco riconoscimento delle qualifiche universitarie nei paesi aderenti al Consiglio d’Europa”, ed ha abrogato esplicitamente alcuni articoli della precedente normativa del T.U. sulla istruzione superiore.
In particolare l’Articolo 9 recita:
ARTICOLO 9.
- 1. Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell’articolo 170 e l’ Articolo 332 del Testo Unico delle Leggi sull’ Istruzione Superiore, di cui al Regio Decreto 31 Agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
In altre parole è stata abrogata la cosiddetta “Equipollenza” dei titoli esteri sostituita dal riconoscimento finalizzato.
Per il proseguimento degli studi presso le università italiane ,la decisione sul riconoscimento dei titoli esteri compete alle medesime università, che possono rifiutare il riconoscimento esclusivamente se provano una “differenza sostanziale “ fra i piani di studio, e devono comunque decidere nel termine di 90 giorni ,cosi’ dispone la convenzione di Lisbona:
SEZIONE V. RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDI
Articolo V.1
Ciascuna parte riconosce i periodi di studi effettuati in un’altra Parte nell’ambito di un programma di insegnamento superiore.
Questo riconoscimento comprende tali periodi di studi in vista del completamento di un programma di insegnamento superiore nella Parte in cui il riconoscimento è domandato, a meno che si possa dimostrare che esiste una differenza sostanziale tra i periodi di studi effettuati in un’altra Parte e la parte del programma di insegnamento superiore che essi sostituirebbero nella Parte in cui è domandato il riconoscimento
SEZIONE VI. RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE DI INSEGNAMENTO SUPERIORE
Articolo VI.1
Nella misura in cui una decisione di riconoscimento è basata sulle conoscenze e sulle abilità certificate da una qualifica di insegnamento superiore, ciascuna Parte riconosce le qualifiche di insegnamento superiore conferite in un’altra Parte, a meno che si possa dimostrare che esiste una differenza sostanziale tra la qualifica di cui viene domandato il riconoscimento e il riconoscimento corrispondente nella Parte in cui viene domandato tale riconoscimento.
Per quanto concerne la vecchia prassi che richiedeva ai sensi dell’Art.12 R.D.n.1269/38 , la cosiddetta “ Dichiarazione di Valore” la giurisprudenza Amministrativa, ha stabilito che essa, come tale, non è prevista da alcuna Legge per gli istituti con sede nella Unione Europea e in Svizzera ( paese parificato) e quindi la sua mancanza non puo’ essere motivo legittimo di rifiuto e/o ritardo della domanda di riconoscimento di un titolo estero.
Il R.D. n.1269/38 art 12. faceva riferimento ad un “Esposto Documentato” che doveva essere presentato dallo studente richiedente.
Nel nuovo regolamento attuativo DPR.189/2009 essa è prevista solo per gli istituti non appartenenti alla UE e alla Svizzera e solo per finalità diverse dal proseguimento degli studi.
La richiesta di tale Dichiarazione di Valore da parte delle Università Italiane quindi è contraria alla Legge vigente in Italia , e non puo’ in alcun modo impedire e/o ritardare la decisione sul riconoscimento di un Titolo Universitario conseguito nella UE e/o in Svizzera.
Tale palese violazione diLlegge è responsabilità esclusiva delle medesime Università.
Ai sensi della Legge 241/90 tale violazione ed il conseguente rifiuto del riconoscimento puo’ essere impugnato davanti al TAR Tribunale Amministrativo Regionale competente.
RICONOSCIMENTO TITOLI ACCADEMICI ESTERI IN ITALIA LEGGE 148/2002 E CIRCOLARE MIUR : EQUIPOLLENZA CANCELLATA
Tutti i cittadini italiani residenti in Italia che hanno conseguito un titolo accademico all’estero possono esercitare tutti i diritti connessi al possesso del titolo senza dover richiedere l’ Equipollenza e rivolgersi ad una università italiana per il conferimento del corrispondente titolo italiano.
La prassi dell’ Equipollenza, già prevista negli Articoli 170 e 332 del RD 1592/1933 ora abrogati, è stata cancellata, con l’introduzione della procedura del riconoscimento finalizzato prevista dalla Legge 148/2002, propria di una concezione più moderna e coerente con gli obiettivi attuali dell’insegnamento superiore a livello internazionale.
Il MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca, in una Circolare (Protocollo: n. 3600/Segr/Afam del 10 Febbraio 2004 ), conferma l’applicazione della Legge 148/2002 per il riconoscimento in Italia dei titoli esteri,e invita tutti i destinatari ad osservare ed attuare le norme sul riconoscimento dei titoli di studio effettuati all’estero.
LA DICHIARAZIONE DI VALORE NON E’ NECESSARIA PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI EUROPEI E SVIZZERI
La Dichiarazione di Valore è un documento di natura informativa che descrive un titolo di studio conferito a una determinata persona da un’istituzione appartenente a un sistema d’istruzione diverso da quello italiano.
Viene utilizzata per la valutazione del titolo da parte degli Uffici competenti all’interno dell’Università, ai fini dell’ammissione a corsi di studio o del riconoscimento del Titolo di Studio Estero.
La Dichiarazione di Valore è di norma rilasciata dall’Ambasciata d’Italia nel Paese in cui il titolo è stato rilasciato.
Generalmente contiene informazioni su:
- stato giuridico e natura dell’istituzione rilasciante;
- requisiti di accesso al Corso di studio conclusosi con quel titolo;
- durata legale del corso di studio e/o impegno globale richiesto allo studente in crediti o in ore;
- valore del titolo nel sistema/Paese che lo ha rilasciato, ai fini accademici e/o professionali.
La Dichiarazione di Valore può essere sostituita:
- dal Diploma Supplement redatto secondo il modello della Commissione Europea per i titoli accademici rilasciati da Istituti di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (Bologna Process) cui la Svizzera fa parte .
Nel 2007, il Consiglio di Stato in Italia ha stabilito […] per quel che riguarda i titoli di studio conseguiti nell’ambito europeo , che alla Dichiarazione di Valore non può essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminante.
La Pubblica Amministrazione , infatti , ha l’obbligo di motivare le sue decisioni con riguardo ai contenuti formativi del diploma, non semplicemente in relazione ad aspetti estrinseci rispetto alle competenze ed alle abilità professionali attestate dal titolo, quale formalmente è la Dichiarazione di Valore, ma sulla base di una valutazione sostanziale, mediante l’impiego (da valutarsi caso per caso da parte del responsabile del procedimento) di tutti gli strumenti istruttori normalmente disponibili (inclusa la corrispondenza diretta e/o diplomatica, considerata tuttavia nel suo aspetto ordinario di fonte di informazioni non aventi carattere esclusivo o infungibile).
La richiesta della Dichiarazione di Valore, insomma, corrisponde ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere dell’Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l’abbia fornito in termini generici od insufficienti.
CONFERMATA LA SPENDIBILITA’ DEI TITOLI ACCADEMICI SVIZZERI IN EUROPA
SPAGNA
Il Ministero competente spagnolo ha riconosciuto la laurea triennale in Scienze Aziendali conferita da una università privata elvetica con indirizzo Consulenza del Lavoro come qualifica professionale abilitante ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro, dopo il superamento della prova attitudinale in Diritto Positivo Spagnolo del Lavoro e della Sicurezza Sociale.
GERMANIA
La Procura del Baden Wuttemberg ha riconosciuto la spendibilità in Germania del Master in Business Administration rilasciato da una università privata elvetica con Ordinanza N.123js 2193809 del 3 Giugno 2011.
Il Tribunale Civile di Stoccarda Atto nr. 25 O 92/11 del 22 Marzo 2012 ha dichiarato legittimo in Germania l’uso del titolo con l’indicazione delle sue origini.
ITALIA
Le Università di Catania ,Padova ,Chieti ,Unisu ,Guglielmo Marconi ,E Campus ,hanno riconosciuto la spendibilità accademica con il riconoscimento totale e/o parziale degli esami sostenuti presso una Università Privata Elvetica .
Il Ministero della Difesa Italiano ha autorizzato l’ annotazione matricolare del Diploma di Laurea in Scienze della Comunicazione conferito da una Università Privata Elvetica .
LA LAUREA ELVETICA IN SCIENZE AZIENDALI RICONOSCIUTA IN EUROPA COME QUALIFICA PROFESSIONALE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE
Il Ministero competetente spagnolo ha riconosciuto la Laurea triennale in scienze aziendali con indirizzo consulenza del lavoro come qualifica professionale abilitante ai sensi della direttiva 2005/36/CE, all’esercizio della Professione di Consulente del Lavoro, dopo il superamento della prova attitudinale in Diritto Positivo Spagnolo del Lavoro e della Sicurezza Sociale.
CIMEA NON HA NESSUNA COMPETENZA PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI IN ITALIA
“Il CIMEA – Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche svolge dal 1984 la propria attività di informazione e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi collegati all’istruzione e formazione superiore italiana e internazionale.”
Il CIMEA rilascia informazioni e consulenze in forma di pareri che non hanno alcuna valenza giuridica vincolante e non vincola in alcun modo le istituzioni durante le proprie procedure di valutazione e di riconoscimento.
Il Riconoscimento dei titoli esteri in Italia non dipende dal parere di CIMEA ma è competenza delle istituzioni indicate dalla Legge.
ENIC / NARIC EDIZIONE FEBBRAIO 2020 CONFERMA CHE IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI E’ CONCESSO ANCHE PER ISTITUTI UNIVERSITARI NON ACCREDITATI
La procedura di riconoscimento delle qualificazioni accademiche segue le linee guida indicate e diffuse dalla rete ENIC-NARIC Network (ENIC – European Network of Information Centres in the European Region; NARIC – NARIC: National Academic Recognition Information Centres in the European Union) .
La rete NARIC National Academic Recognition Information Centres in the European Union supporta il riconoscimento dei diplomi e dei periodi di studio intrapresi in altri Paesi e si compone di Centri Nazionali di Informazione sul Riconoscimento Accademico dei Titoli nei paesi coperti dal programma ERASMUS lavora a stretto contatto con la più ampia rete europea di centri di informazione che copre l’intera area europea dell’ istruzione superiore .
ENIC-NARIC conta sulla partnership operativa , strategica delle seguenti strutture istituzionali :
UNESCO – Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura;
Commissione Europea;
Consiglio d’Europa.
Il Manuale ENIC/NARIC edizione Febbraio 2020 dedicato al Riconoscimento dei Titoli Universitari ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997 afferma ancora una volta in maniera ufficiale e senza dubbi interpretativi che il riconoscimento può e deve essere concesso anche per le Istituzioni Universitarie legalmente costituite ed autorizzate ma non Accreditate .
Qualifications awarded by institutions not recognised by National education authorities
Qualifiche rilasciate da istituti non riconosciuti dalle autorità educative nazionali
This Chapter describes how to deal with qualification awarded by institutions that are not formally recognised in their national system ogf higher education and wich may still be legitimately offering study programmes wich may be taken into account for evaluation
Questo capitolo descrive come trattare le qualifiche rilasciate da istituzioni che non sono formalmente riconosciute nel loro sistema nazionale
di istruzione superiore e che possono ancora offrire legittimamente programmi di studio che possono essere presi in considerazione per la valutazione
The status of the awarding body see chapter 3 Accreditation and Quality Assuranc,i san important element to be taken into consideration :
Lo stato dell’ente aggiudicatore si veda il capitolo 3 Accreditamento e garanzia della qualità, è un elemento importante da tenere in considerazione:
When an institution is recognised in its National system the qualification can be assessed and recognised according to the Lisbon Recognition Convention .
Quando un’istituzione è riconosciuta nel suo sistema nazionale, la qualifica può essere valutata e riconosciuta secondo la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento.
When an istitution is not formally recognized or listed by the educational authorities in its National system : verify if some other authority gives it legitimacy or if there are other circumstances that may justify the assesment of its qualifications
Quando un’istituzione non è formalmente riconosciuta o elencata dalle autorità scolastiche nel proprio ordinamento nazionale: verificare se qualche altra autorità le conferisce legittimità o se ci sono altre circostanze che possono giustificare la valutazione delle sue qualifiche
CONVENZIONE DI LISBONA
Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997
La Convenzione è stata adottata nella Conferenza Diplomatica di Lisbona dell’11 aprile 1997 essa supera tutte le precedenti Convenzioni in materia di riconoscimento dei titoli accademici adottate dal Consiglio d’Europa e dall’Unesco.
La Convenzione è stata firmata dall’Italia l’11 Aprile 1997 e successivamente ratificata con Legge 11 luglio 2002, n.148 Ratifica ed Esecuzione della Convenzione sul Riconoscimento dei Titoli di Studio relativi all’ Insegnamento Superiore nella Regione Europea, fatta a Lisbona l’11 Aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno.
La Convenzione nasce con lo scopo di favorire la mobilità interuniversitaria, garantendo il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio tra i Paesi firmatari, laddove possibile.
La Legge Nazionale recepisce integralmente in testo della Convenzione, ribadendo che la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria.
Inoltre la norma attribuisce il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da amministrazioni dello Stato, nella fattispecie le Amministrazioni interessate per Competenza (ad esempio il Ministero della Salute per i titoli dell’area sanitaria), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.
Infine la Legge 148/2002 da in capo al Ministro dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca l’istituzione di una Centro Nazionale di Informazione (ENIC-NARIC).
In applicazione dell’Articolo IX.2 della suddetta Convenzione, l’Italia ha affidato al CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche) , il compito di svolgere le attività di Centro Nazionale di Informazione sulle Procedure di Riconoscimento dei Titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d’istruzione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale, depositando tale designazione presso il Consiglio d’ Europa ..
La Convenzione si articola in 11 Sezioni come segue:
Preambolo
Sezione I – Definizioni
Sezione II – Competenza delle autorità
Sezione III – Principi fondamentali per la valutazione delle qualifiche
Sezione IV – Riconoscimento delle qualifiche che danno accesso all’insegnamento superiore
Sezione V – Riconoscimento dei periodi di studi
Sezione VI – Riconoscimento delle qualifiche di insegnamento superiore
Sezione VII –Riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati, degli sfollati e delle persone assimilate ai rifugiati
Sezione VIII –Informazione sulla valutazione degli istituti e dei programmi di insegnamento superiore
Sezione IX – Informazione in materia di riconoscimento
Sezione X – Meccanismi di applicazione
Sezione X – Clausole finali
Testo della Convenzione di Lisbona ufficialmente riportato sul sito del Consiglio d’Europa:
in Llingua Inglese ; in Lingua Francese; in Lingua Italiana (non ufficiale)
Serie dei Trattati Europei – n° 165
Convenzione sul Riconoscimento delle Qualifiche Relative all’ Insegnamento Superiore nella Regione Europea
Lisbona, 11 aprile 1997
Traduzione ufficiale, depositata presso il Consiglio d’Europa da parte della Cancelleria Federale della Svizzera
Preambolo
Le Parti della presente Convenzione
Coscienti del fatto che il diritto all’istruzione è un diritto dell’uomo e che l’insegnamento superiore, che svolge un ruolo preminente nell’apprendimento e nel progresso conoscitivo, costituisce un eccezionale patrimonio culturale e scientifico, sia per gli individui sia per la società:
Considerato che l’insegnamento superiore dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nella promozione della pace, della comprensione reciproca, della tolleranza e che contribuisce all’istituzione di relazioni di fiducia tra i popoli e le nazioni;
Considerato che la grande diversità dei sistemi di insegnamento esistenti nella regione europea rifletta le diversità culturali, sociali, politiche, filosofiche, religiose ed economiche e rappresenti quindi un eccezionale patrimonio che è opportuno salvaguardare:
Desiderose di permettere a tutti gli abitanti della regione di beneficiare pienamente del patrimonio rappresentato da tale diversità facilitando ai cittadini di ciascuno Stato contraente l’accesso alle risorse dell’educazione degli altri Stati contraenti ed in particolare autorizzandoli a proseguire la loro formazione, o effettuare un periodo di studi, negli istituti scolastici di tali altri Stati;
Considerato che il riconoscimento degli studi, dei certificati, dei diplomi e dei titoli ottenuti in un altro Paese della regione europea costituisce un’importante misura in vista della promozione della mobilità accademica tra le Parti;
Riconoscendo una grande importanza al principio dell’autonomia degli istituti, e coscienti della necessità di salvaguardare e proteggere tale principio;
Convinte che un riconoscimento equo delle qualifiche rappresenti un elemento fondamentale del diritto all’educazione ed una responsabilità della società;
Viste le Convenzioni del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO relative la riconoscimento accademico in Europa:
– la Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università (1953, STE n. 15) e Protocollo aggiuntivo (1964, STE n. 49);
–la Convenzione europea sull’equivalenza dei periodi di studi universitari (1956, STE n. 21);
–la Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie (1959, STE n. 32);
–la Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all’insegnamento superiore negli Stati della Regione Europa (1979);
–la Convenzione europea sull’equivalenza generale dei periodi di studi universitari (1990, STE n. 138);
Vista parimenti la Convenzione Internazionale sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi dell’insegnamento superiore negli Stati Arabi e gli Stati europei adiacenti al Mediterraneo (1976), adottata nell’ambito dell’UNESCO e che verte parzialmente sul riconoscimento accademico in Europa;
Ricordato che la presente Convenzione deve essere parimenti considerata nel contesto delle Convenzioni e della Raccomandazione Internazionale dell’UNESCO, che si estende anche ad altre Regioni del mondo, e che è necessario migliorare gli scambi di informazione tra queste Regioni;
Coscienti della profonda evoluzione dell’insegnamento superiore nella regione Europa in seguito all’adozione di dette Convenzioni, con il risultato di una maggiore diversificazione sia in seno ai sistemi nazionali di insegnamento superiore sia tra di essi, così come del bisogno di adattare gli strumenti giuridici e le pratiche in modo tale da riflettere detta evoluzione;
Coscienti della necessità di trovare soluzioni comuni ai problemi pratici posti dal riconoscimento nella regione europea;
Coscienti della necessità di migliorare le attuali pratiche di riconoscimento, di renderle più trasparenti e meglio adattate allo stato attuale dell’insegnamento superiore nella regione europea;
Convinte dell’importanza di una Convenzione elaborata ed adottata sotto gli auspici congiunti del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO, dando origine ad un quadro per lo sviluppo futuro delle pratiche di riconoscimento nella regione europea;
Coscienti dell’importanza dell’istituzione di meccanismi di attuazione permanenti volti all’applicazione dei principi e disposizioni contenuti nella presente Conven¬zione,
hanno convenuto quanto segue:
Sezione I – Definizioni
Articolo I
Ai fini della presente Convenzione, i termini qui di seguito assumeranno il seguente significato:
Accesso (all’insegnamento superiore): Il diritto dei candidati qualificati a postulare e ad essere presi in considerazione per l’ammissione all’insegnamento superiore.
Ammissione (agli istituti e programmi di insegnamento superiore): L’atto o il sistema che permettono ai candidati qualificati di seguire degli studi in un determinato istituto e/o un determinato programma d’insegnamento superiore.
Valutazione (degli istituti e dei programmi): Il processo che permette di stabilire la qualità dell’insegnamento di un istituto o di un programma di insegnamento superiore.
Valutazione (delle qualifiche individuali): Apprezzamento scritto, redatto da un organismo competente, delle qualifiche estere di un individuo.
Autorità competente in materia di riconoscimento: Un organismo ufficialmente incaricato di stabilire le decisioni vincolanti di riconoscimento delle qualifiche estere.
Insegnamento superiore: Tutti i tipi di ciclo di studi o insieme di cicli di studi, di formazione o di formazione alla ricerca, di livello post secondario, riconosciuti dalle autorità in questione di una Parte come appartenenti al proprio sistema di insegnamento superiore.
Istituti di insegnamento superiore
Istituti che forniscono un insegnamento superiore e riconosciuto dall’autorità competente di una Parte come appartenenti al proprio sistema di insegnamento superiore.
Programma di insegnamento superiore
Ciclo di studi riconosciuto dall’autorità competente di una Parte come appartenente al proprio sistema di insegnamento superiore la cui riuscita comporta per lo studente una qualifica di insegnamento superiore.
Periodo di studi
Ciascuna parte di un programma di insegnamento superiore, che è stato oggetto di una valutazione e di una convalida e che, sebbene da solo non costituisca un programma di studi completo, rappresenti un miglioramento significativo delle conoscenze ed attitudini.
Qualifiche
A. Qualifica di insegnamento superiore
Ciascun grado, diploma, certificato o altro titolo rilasciato da un’autorità competente e che certifichi la riuscita di un programma di insegnamento superiore.
B. Qualifica che dà accesso all’insegnamento superiore
Ciascun diploma o ciascun altro grado rilasciato da un’autorità competente che certifichi la riuscita di un programma di insegnamento e che conferisca al titolare il diritto di essere preso in considerazione per accedere all’insegnamento superiore (cfr. la definizione di accesso).
Riconoscimento
Attestato, dello stesso valore della qualifica di un insegnamento estero, redatto da un’autorità competente al fine di accedere alle attività di insegnamento e/o lavorative.
Condizioni richieste
A. Condizioni generali
Condizioni che devono essere soddisfatte, in ciascun caso, per l’accesso all’insegnamento superiore, l’accesso ad un determinato livello di tale insegnamento, o per il rilascio di una qualifica di insegnamento superiore di un determinato livello.
B. Condizioni specifiche
Condizioni che devono essere soddisfatte, oltre alle condizioni generali, per l’ottenimento dell’ammissione ad un particolare programma di insegnamento superiore o il rilascio di una qualifica specifica di insegnamento superiore in una particolare disciplina di studi.
Sezione II – Competenza delle autorità
Articolo II.1
- 1. Qualora le autorità centrali di una Parte sono competenti per decidere sulle questioni di riconoscimento, questa Parte è immediatamente vincolata dalle disposizioni della presente Convenzione e adotta le misure necessarie per garantire l’applicazione di queste disposizioni sul suo territorio.
Qualora ad essere competenti per decidere sulle questioni di riconoscimento, sono delle entità che compongono la Parte, quest’ultima fornisce ad uno dei depositari, al momento della firma, del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure anche in seguito, un breve rapporto sulla sua situazione o struttura costituzionale. In tal caso le autorità competenti delle entità che compongono le Parti in questione adottano le misure necessarie per garantire l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sul loro territorio.
- 1. Qualora ad essere competenti per decidere individualmente sulle questioni di riconoscimento sono alcuni istituti di insegnamento superiore, o altre entità, ciascuna Parte, secondo la propria situazione o struttura costituzionale, comunica il testo della presente Convenzione a detti istituti o entità e adotta tutte le misure possibili per incoraggiarli ad esaminarla e ad applicarne favorevolmente le disposizioni.
- 2. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano mutatis mutandis agli obblighi delle Parti in virtù dei seguenti articoli della presente Convenzione.
Articolo II.2
Al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure in seguito in qualsiasi altro momento, ciascuno Stato, la Santa Sede, la Comunità europea indicano, ad uno dei depositari della presente Convenzione, quali sono le autorità competenti per adottare i vari tipi di decisione in materia di riconoscimento.
Articolo II.3
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere considerata come derogante alle disposizioni più favorevoli, contenute in un trattato esistente o futuro, o che dipendano da esso, relative al riconoscimento delle qualifiche rilasciate in una delle Parti, di cui una Parte della presente Convenzione sarebbe o potrebbe diventare Parte.
Sezione III – Principi fondamentali per la valutazione delle qualifiche
Articolo III.1
- 1. I titolari delle qualifiche rilasciate in una delle Parti hanno un accesso appropriato, previa richiesta indirizzata all’organismo competente, alla valutazione di dette qualifiche.
- 2. A tal proposito, non viene effettuata nessuna distinzione basata segnatamente sul sesso, la razza, il colore, la menomazione, la lingua, la religione, le opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale, etnica o sociale dei postulanti, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita o ciascun’altra situazione, o tutto quanto attinente ad ciascun’altra circostanza senza alcun rapporto con il valore della qualifica di cui è stato chiesto il riconoscimento. Al fine di garantire questo diritto, ciascuna Parte si impegna ad adottare le disposizioni necessarie alla valutazione di ciascuna domanda di riconoscimento delle qualifiche prendendo esclusivamente in considerazione le conoscenze e le attitudini acquisite.
Articolo III.2
Ciascuna parte si assicura che le procedure ed i criteri utilizzati nella valutazione ed il riconoscimento delle qualifiche siano trasparenti, coerenti ed affidabili.
Articolo III.3
- 1. Le decisioni di riconoscimento sono adottate sulla base di informazioni pertinenti relative alle qualifiche di cui viene chiesto il riconoscimento.
- 2. La responsabilità di fornire le informazioni necessarie incombe, in primo luogo, al postulante che deve fornirle in buona fede.
- 3. Nonostante la responsabilità del richiedente, su richiesta di quest’ultimo, gli istituti che hanno rilasciato le qualifiche in questione, devono fornire informazioni pertinenti, nei limiti del possibile, a detto richiedente, oltre che agli istituti e autorità competenti del Paese in cui viene chiesto il riconoscimento.
- 4. Le Parti forniscono le istruzioni a tutti gli istituti di insegnamento appartenenti al proprio sistema di insegnamento per dare seguito a ragionevole domanda di informazione effettuata in vista della valutazione delle qualifiche ottenute nei detti istituti o, se del caso, esse invitano gli istituti ad agire in tal senso.
- 5. Spetta all’organismo che intraprende le procedure di valutazione di dimostrare che una domanda non soddisfa le condizioni richieste.
Articolo III.4
Al fine di facilitare il riconoscimento delle qualifiche, ciascuna Parte si assicura che delle informazioni chiare e necessarie siano fornite al proprio sistema di insegnamento.
Articolo III.5
Le decisioni di riconoscimento sono adottate entro un lasso di tempo ragionevole, precisato antecedentemente dall’autorità competente in materia di riconoscimento, a partire dal momento in cui tutte le informazioni necessarie all’esame della domanda sono state fornite. In caso di decisione negativa, vengono espressi i motivi del rifiuto ed il richiedente è informato delle misure che potrebbe adottare in vista di un rico¬noscimento futuro. In caso di decisione negativa o di mancanza di decisione, il ri¬chiedente può fare appello circa la decisione entro un margine di tempo ragionevole.
Sezione IV – Riconoscimento delle qualifiche che danno accesso all’insegnamento superiore
Articolo IV.1
Ciascuna Parte riconosce, ai fini dell’accesso ai programmi appartenenti al suo sistema di insegnamento superiore, le qualifiche rilasciate dalle altre Parti e che soddisfano, in queste altre Parti, le condizioni generali di accesso all’insegnamento superiore, a meno che non si possa dimostrare che esiste una differenza sostanziale tra le condizioni di accesso nella Parte in cui la qualifica è stata ottenuta e nella Parte in cui viene richiesto il riconoscimento della qualifica.
Articolo IV.2
In alternativa, è sufficiente che la Parte permetta al titolare di una qualifica rilasciata in una delle altre Parti di ottenere una valutazione di tale qualifica, su richiesta del titolare, ed in questo caso vengono applicate, mutatis mutandis, le disposizioni dell’articolo IV.1
Articolo IV.3
Qualora una qualifica non dà accesso ad alcuni tipi di istituti o di programmi specifici di insegnamento superiore nella Parte in cui essa è stata ottenuta, Ciascun’altra Parte garantisce ai titolari di tale qualifica l’accesso a programmi specifici similari negli istituti facenti parte del proprio sistema di insegnamento superiore, a meno che non si possa provare che esiste una differenza sostanziale tra le condizioni di accesso nella Parte in cui la qualifica è stata ottenuta e le condizioni di accesso nella Parte in cui viene richiesto il riconoscimento della qualifica.
Articolo IV.4
Qualora l’ammissione a particolari programmi di insegnamento superiore dipenda da condizioni specifiche, complementari alle condizioni generali di accesso, le autorità competenti della Parte in questione possono imporre queste stesse condizioni complementari ai titolari delle qualifiche ottenute nelle altre Parti, o valutare se i richiedenti in possesso delle qualifiche ottenute nelle altre Parti soddisfano le condizioni equivalenti.
Articolo IV.5
Qualora i certificati di insegnamento secondario, nella Parte in cui essi sono stati ottenuti, diano accesso all’insegnamento superiore soltanto se accompagnati da attestati di riuscita di esami complementari, in quanto condizioni preliminari all’accesso, le altre Parti possono subordinare l’accesso alle stesse condizioni od offrire un’alternativa che permetta di soddisfare le esigenze complementari in seno ai propri sistemi di insegnamento.
Ciascuno Stato, la Santa Sede, la Comunità Europea, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di ac¬cettazione, di approvazione o di adesione, od in seguito in qualsiasi momento, possono dichiarare ad uno dei depositari di ricorrere ad alcune disposizioni del presente articolo, indicando le Parti nei confronti delle quali essi intendono applicare detto articolo, oltre che le ragioni che giustificano tale misura.
Articolo IV.6
Senza pregiudicare la portata delle disposizioni degli articoli IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 e IV.5., l’ammissione a un determinato istituto di insegnamento superiore o a un determinato programma di detto istituto può essere limitata o selettiva. Nel caso in cui l’ammissione ad un istituto e/o a un programma di insegnamento superiore sia selettivo, le procedure di ammissione devono essere concepite in modo tale che la valutazione delle qualifiche estere sia effettuata conformemente ai principi di equità e non discriminazione descritti nella sezione III.
Articolo IV.7
Senza pregiudicare la portata delle disposizioni degli articoli IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 e IV.5, l’ammissione ad un determinato istituto di insegnamento superiore può essere subordinato alla prova delle competenze linguistiche, della lingua o delle lingue di insegnamento dell’istituto in questione, o di altre specifiche lingue, del richiedente.
Articolo IV.8
Nelle Parti in cui l’accesso all’insegnamento superiore può essere ottenuto sulla base di qualifiche non tradizionali, qualifiche similari ottenute in altre Parti, sono valutate allo stesso modo delle qualifiche non tradizionali ottenute nella Parte in cui il riconoscimento è richiesto.
Articolo IV.9
Ai fini dell’ammissione ai programmi di insegnamento superiore, ciascuna Parte può stipulare che il riconoscimento delle qualifiche rilasciate da un istituto di insegnamento estero situato sul suo territorio è subordinato ad alcune condizioni specifiche della legislazione nazionale, o ad accordi specifici conclusi con la Parte di origine di detto istituto.
Sezione V – Riconoscimento dei periodi di studi
Articolo V.1
Ciascuna parte riconosce i periodi di studi effettuati in un’altra Parte nell’ambito di un programma di insegnamento superiore. Questo riconoscimento comprende tali periodi di studi in vista del completamento di un programma di insegnamento superiore nella Parte in cui il riconoscimento è domandato, a meno che si possa dimostrare che esiste una differenza sostanziale tra i periodi di studi effettuati in un’altra Parte e la parte del programma di insegnamento superiore che essi sostituirebbero nella Parte in cui è domandato il riconoscimento.
Articolo V.2
In alternativa, sarebbe sufficiente che una Parte permettesse ad una persona che ha svolto un periodo di studi nell’ambito di un programma di insegnamento superiore di una altra Parte, di ottenere una valutazione di questo periodo di studi, su richiesta della persona in questione, e, a tale caso, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell’articolo V.1.
Articolo V.3
In particolare, ciascuna Parte facilita il riconoscimento dei periodi di studi quando:
a) vi è stato un accordo preventivo tra l’istituto di insegnamento superiore o l’autorità competente responsabile del periodo di studi, da una parte, e, dall’altra, l’istituto di insegnamento superiore o l’autorità competente in materia di riconoscimento responsabile del riconoscimento domandato; e
b) l’istituto di insegnamento superiore in cui il periodo di studi è stato completato ha rilasciato un certificato o che attestano che lo studente ha soddisfatto le esigenze richieste per detto periodo di studi.
Sezione VI – Riconoscimento delle qualifiche di insegnamento superiore
Articolo VI.1
Nella misura in cui una decisione di riconoscimento è basata sulle conoscenze e sulle abilità certificate da una qualifica di insegnamento superiore, ciascuna Parte riconosce le qualifiche di insegnamento superiore conferite in un’altra Parte, a meno che si possa dimostrare che esiste una differenza sostanziale tra la qualifica di cui viene domandato il riconoscimento ed il riconoscimento corrispondente nella Parte in cui viene domandato tale riconoscimento.
Articolo VI.2
In alternativa, è sufficiente che una Parte permetta al titolare di una qualifica di insegnamento superiore rilasciata in una delle altre Parti di ottenere una valutazione di detta qualifica, su richiesta del titolare, e a tal caso, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell’articolo VI.1.
Articolo VI.3
Il riconoscimento, di una Parte, di una qualifica di insegnamento superiore rilasciata da un’altra Parte comporta o una o entrambe le condizioni qui di seguito:
a) l’accesso ad alcuni studi complementari dell’insegnamento superiore, compresi esami ed afferenti, e/o alla preparazione al dottorato, alle stesse condizioni che sono applicate ai titolari di qualifiche della Parte in cui viene domandato il riconoscimento;
b) l’uso di un titolo accademico, fatte salve le leggi o regolamenti della Parte, o di una giurisdizione della Parte in cui viene domandato il riconoscimento.
Inoltre, il riconoscimento può facilitare l’accesso al mercato del lavoro, fatte salve le leggi e regolamenti della Parte, o di una giurisdizione della Parte, in cui è domandato il riconoscimento.
Articolo VI.4
La valutazione, effettuata da una Parte, di una qualifica di insegnamento superiore rilasciata in un’altra Parte può assumere una delle forme seguenti:
a) pareri rilasciati a fini di impiego;
b) pareri rivolti ad un istituto di insegnamento ai fini dell’ammissione ai suoi programmi;
c) pareri destinati ad ciascun’altra autorità competente in materia di riconoscimento.
Articolo VI.5
Trattandosi del riconoscimento delle qualifiche di insegnamento superiore rilasciate da un istituto di insegnamento superiore situato sul suo territorio, ciascuna Parte può subordinare tale riconoscimento ad alcune condizioni specifiche della legislazione nazionale o ad accordi specifici conclusi con la Parte di origine di detto istituto.
Sezione VII –Riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati, degli sfollati e delle persone assimilate ai rifugiati
Articolo VII
Ciascuna Parte adotta tutte le misure possibili e ragionevoli nell’ambito del proprio sistema educativo, in conformità alle disposizioni costituzionali, legali ed amministrative, per elaborare procedure appropriate che permettano di valutare in modo equo ed efficace se i rifugiati, gli sfollati e le persone assimilate ai rifugiati, soddisfano le condizioni richieste per l’accesso all’insegnamento superiore, il proseguimento di programmi di insegnamento superiore complementari o l’esercizio di un’attività professionale, e questo anche qualora le qualifiche ottenute in una Parte non possano essere provate da documenti che le certifichino.
Sezione VIII –Informazione sulla valutazione degli istituti e dei programmi di insegnamento superiore
Articolo VIII.1
Ciascuna parte fornisce l’informazione necessaria per ciascun istituto appartenente al proprio sistema di insegnamento superiore e su ciascun programma organizzato da detto istituto, al fine di permettere alle autorità competenti delle altre Parti di verificare se la qualità delle qualifiche rilasciate da questi istituti giustifica il ricono¬scimento nella Parte in cui viene domandato detto riconoscimento. Questa informazione può presentarsi nei modi seguenti:
a) nel caso in cui le Parti abbiano stabilito un sistema ufficiale di valutazione degli istituti e dei programmi di insegnamento superiore: informazione sui metodi e risultati di tale valutazione e sulle norme di qualità specifiche ad ciascun tipo di istituto di insegnamento superiore che rilascia qualifiche di insegnamento superiore, e specifiche ad ciascun programma che possa con¬durvi;
b) nel caso in cui le Parti non abbiano stabilito un sistema ufficiale di valutazione degli istituti e dei programmi di insegnamento superiore: informazione sul riconoscimento delle diverse qualifiche ottenute in ogni stabilimento o mediante qualsiasi programma che appartiene al loro sistema di insegnamento superiore.
Articolo VIII.2
Ciascuna Parte adotta le disposizioni necessarie per stabilire, aggiornare e diffondere:
a ) una tipologia dei vari tipi di istituto di insegnamento superiore che appartiene al proprio sistema di insegnamento superiore, ivi incluse le caratteristiche specifiche di ciascun tipo di istituto;
b ) una lista degli istituti (pubblici e privati) riconosciuti come appartenenti al proprio sistema di insegnamento superiore, che attesti la capacità di rilasciare vari tipi di qualifiche così come le condizioni richieste per l’accesso ad ciascun tipo di istituti e di programmi;
c ) una descrizione dei programmi di insegnamento superiore;
d ) una lista degli istituti di insegnamento situati fuori dal proprio territorio e che essa considera come appartenenti al proprio sistema di insegnamento.
Sezione IX – Informazione in materia di riconoscimento
Articolo IX.1
Al fine di facilitare il riconoscimento delle qualifiche di insegnamento superiore, le Parti si impegnano a stabilire sistemi trasparenti che permettano una descrizione dettagliata delle qualifiche rilasciate.
Articolo IX.2
1- Riconosciuta la necessità di disporre di informazioni adeguate, precise ed aggiornate, ciascuna Parte istituisce o mantiene un centro di informazione e notifica, ad uno dei depositari, questa istituzione o qualsiasi modifica ad essa relativa.
2 – In ciascuna Parte, il centro nazionale di informazione:
a) facilita l’accesso a informazioni esatte ed affidabili sul sistema di insegnamento superiore e le qualifiche del Paese in cui esso è situato;
b) facilita l’accesso alle informazioni sui sistemi di insegnamento superiore e le qualifiche delle altre Parti;
c) fornisce consigli o informazioni in materia di riconoscimento e valutazione delle qualifiche, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali.
3 – Ciascun centro nazionale di informazione deve avere a sua disposizione i mezzi necessari per l’adempimento delle funzioni.
Articolo IX.3
Le parti incoraggiano, tramite i centri nazionali di informazione o mediante altri mezzi, l’utilizzo, da parte degli istituti di insegnamento superiore delle Parti, del Supplemento al Diploma dell’UNESCO/Consiglio d’Europa o di ciascun altro documento similare.
Sezione X – Meccanismi di applicazione
Articolo X.1
Gli organi qui di seguito, sorvegliano, promuovono e facilitano l’applicazione della Convenzione:
- 1. il Comitato della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea;
- 2. la Rete Europea dei Centri Nazionali di informazione sul riconoscimento e la mobilità accademica (la rete ENIC istituita mediante decisione del Consi¬glio dei Ministri del Consiglio d’Europa il 9 giugno 1994 e dal Comitato re¬gionale per l’Europa dell’UNESCO il 18 giugno 1994).
Articolo X.2
1 – Il Comitato della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea (qui di seguito «Il Comitato»), è istituito mediante la presente Convenzione. Esso è composto da un rappresentante di ciascuna Parte.
2 – Ai fini dell’articolo X.2, il termine «Parte» non si applica alla Comunità europea.
3 – Gli Stati di cui nell’articolo XI.1.1 e la Santa Sede, non sono Parti della presente Convenzione, la Comunità europea ed il Presidente della Rete ENIC possono partecipare alle riunioni del Comitato in qualità di osservatori. I rappresentanti di organizzazioni governative o non governative attive nell’ambito del riconoscimento a livello della Regione possono parimenti essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato in qualità di osservatori.
4 – Il Presidente del Comitato regionale dell’UNESCO per l’applicazione della Convenzione sul riconoscimento degli studi o diplomi relativi all’insegnamento superiore negli Stati appartenenti alla Regione Europa sarà parimenti invitato a partecipare alle riunioni del Comitato in qualità di osservatore.
5 – Il Comitato promuove l’applicazione della presente Convenzione e sorveglia la sua applicazione. A tale scopo, esso può adottare, alla maggioranza delle Parti, alcune raccomandazioni, dichiarazioni, protocolli e codici di pratica per coadiuvare le autorità competenti delle Parti nell’applicazione della Convenzione e nell’esame delle domande di riconoscimento delle qualifiche di insegnamento superiore. Sebbene le Parti non siano vincolate da questi testi, esse si impegnano ad applicarli, sottoporli all’attenzione delle autorità competenti ed incoraggiarne l’applicazione. Il Comitato domanda il parere della Rete ENIC prima di adottare le decisioni.
6 – Il Comitato risponde agli organi competenti del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO.
7 – Il Comitato assicura il collegamento con i Comitati Regionali dell’UNESCO per l’applicazione delle Convenzioni sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore adottati sotto gli auspici dell’UNESCO.
8 – Il quorum è raggiunto quando la maggioranza delle Parti è presente.
9 – Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. Esso si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta ogni tre anni. Il Comitato si riunisce per la prima volta entro un anno a partire dal momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
10 – Il Segretariato del Comitato è affidato congiuntamente al Segretario Generale del Consiglio d’Europa e al Direttore generale dell’UNESCO.
Articolo X.3
1- Ogni Parte designa come membro della Rete europea dei centri nazionali di informazione sulla mobilità ed il riconoscimento accademici (la rete ENIC), il centro nazionale di informazione istituito o mantenuto nella Parte in virtù dell’articolo IX.2. Nell’ipotesi in cui più di un centro nazionale di informazione sia creato o mantenuto in una Parte in virtù dell’articolo IX.2, tutti questi centri sono membri della Rete, tuttavia i centri nazionali di informazione in questione dispongono di un solo voto.
2 – La rete ENIC, nella sua composizione limitata ai centri nazionali di informazione delle Parti della presente Convenzione, apporta il suo sostegno e la sua collaborazione nell’applicazione pratica della Convenzione da parte delle autorità nazionali competenti. La Rete si riunisce almeno una volta all’anno in sessione plenaria. Elegge il Presidente e l’Ufficio conformemente al suo mandato.
3- Il Segretariato della Rete ENIC è affidato congiuntamente al Segretario Generale del Consiglio d’Europa e al Direttore generale dell’UNESCO.
4- Le Parti collaborano, attraverso la Rete ENIC, con i centri nazionali di informazione delle altre Parti, segnatamente permettendo loro di raccogliere ogni informazione utile alla realizzazione delle attività dei centri nazionali di informazione relativi al riconoscimento e alla mobilità accademica.
Sezione X – Clausole finali
Articolo XI.1
1 – La presente Convenzione è aperta alla firma:
adegli Stati membri del Consiglio d’Europa;
b) degli Stati membri della Regione Europa dell’UNESCO;
c) di ciascun altro firmatario, Stato contraente o parte della Convenzione culturale europea del Consiglio d’Europa e/o alla Convenzione dell’UNESCO sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all’insegnamento superiore negli Stati della Regione Europa, invitati a partecipare alla Conferenza diplomatica incaricata dell’adozione della presente Convenzione.
2 – Tali Stati e la Santa Sede possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da:
a) firma, senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o
b) firma, sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
c ) adesione.
3 – La firma avviene presso uno dei depositari. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso uno dei depositari.
Articolo XI.2
La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese dopo che cinque Stati, di cui almeno tre membri del Consiglio d’Europa e/o della Regione Europa dell’UNESCO, hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione. Essa entra in vigore, per ciascun altro Stato, il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di un mese dopo la data del proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione.
Articolo XI.3
1- Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, ciascuno Stato, diverso da quelli appartenenti alle categorie enumerate nell’articolo XI.1, può presentare una domanda di adesione alla Convenzione. Ciascuna domanda in tal senso deve essere comunicata ad uno dei depositari, che la trasmette alle Parti tre mesi prima della riunione del Comitato della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea. Il depositario informerà parimenti il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e il Consiglio esecutivo dell’UNE-SCO.
2- La decisione di invitare uno Stato, che ha presentato la domanda, ad aderire alla presente Convenzione è adottata alla maggioranza dei due terzi delle Parti.
3- Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, la Comunità europea può aderirvi, previa richiesta dei suoi Stati membri inviata ad uno dei depositari. In questo caso, l’articolo XI.3.2 non si applica.
4- Per ciascuno Stato che aderisce, e per la Comunità europea, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese in seguito al deposito dello strumento di adesione presso uno dei depositari.
Articolo XI.4
1 – Le Parti della presente Convenzione, che sono al contempo Parti di una o più Convenzioni qui di seguito:
–Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università (1953, STE n. 15) e Protocollo aggiuntivo (1964, STE n. 49);
–Convenzione europea sull’equivalenza dei periodi di studi universitari (1956, STE n. 21);
–Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie (1959, STE n. 32);
–Convenzione internazionale sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e gli Stati Europei adiacenti al Mediter¬raneo (1976);
–Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all’insegnamento superiore negli Stati della Regione Europa (1979);
–Convenzione europea sull’equivalenza generale dei periodi di studi universitari (1990, STE n. 138);
aapplicano le disposizioni della presente Convenzione nelle relazioni reciproche,
bcontinueranno ad applicare la Convenzione sopra menzionata, di cui esse sono già Parti, nelle relazioni con altri Stati, Parti di dette Convenzioni ma non della presente.
2 – Le Parti della presente Convenzione si impegnano a non diventare Parti delle Convenzioni menzionate nel paragrafo 1, di cui esse non sono ancora Parti, ad eccezione della Convenzione internazionale sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e gli Stati europei adiacenti al Mediterraneo.
Articolo XI.5
1 – Ciascuno Stato può, al momento della firma o a quello del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori a cui si applica la presente Convenzione.
2 – In seguito, ciascuno Stato può, in qualsiasi altro momento, mediante una dichiarazione indirizzata ad uno dei depositari, estendere l’applicazione della presente Convenzione a ciascun altro territorio. La Convenzione entra in vigore, nei confronti di questo territorio, il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese dopo la data di ricezione di tale dichiarazione da parte del depositario.
3 – Ciascuna dichiarazione effettuata in virtù dei due paragrafi precedenti, nei confronti di ciascun territorio designato in detta dichiarazione, può essere ritirata mediante notifica ad uno dei depositari.
Articolo XI.6
1 – Ciascuna Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata ad uno dei depositari.
2 – La denuncia prende effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Tuttavia, tale denuncia non ha effetto sulle decisioni di riconoscimento adottate antecedentemente in virtù delle disposizioni della presente Convenzione.
3- L’estinguersi della presente Convenzione o la sospensione della sua applicazione quale conseguenza della violazione di una Parte di una disposizione fondamentale per la realizzazione dello scopo o dell’obbiettivo della Convenzione avvengono conformemente al diritto internazionale.
Articolo XI.7
1 – Ciascuno Stato, la Santa Sede, la Comunità europea possono, al momento della firma o a quello del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di riservarsi il diritto di non applicare, parzialmente o totalmente, uno o più Articoli qui di seguito della presente Convenzione:
Articolo IV.8
Articolo V.3
Articolo VI.3
Articolo VIII.2
Articolo IX.3
Nessuna riserva può essere formulata.
2 – Ciascuna Parte che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente, può recedere integralmente o parzialmente mediante notifica indirizzata ad uno dei depositari. Il recesso prende effetto dal momento della ricezione della notifica da parte del depositario.
3 – Se una Parte ha formulato una riserva nei confronti di una disposizione della presente Convenzione, essa non può esigerne l’applicazione da un’altra Parte, tuttavia essa può, se la riserva è parziale o condizionale, esigere l’applicazione di detta disposizione nella misura in cui è stata accettata.
Articolo XI.8
1 – Il Comitato della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea può adottare dei progetti di emendamento della presente Convenzione mediante decisione alla maggioranza dei due terzi delle Parti. Ogni emendamento così adottato è incorporato in un Protocollo della presente Convenzione. Il Protocollo ne specifica le modalità di entrata in vigore che necessitano in ogni caso dell’accordo delle Parti affinché queste ultime siano legate dal Protocollo.
2 – Nessun emendamento può essere apportato alla sezione III della presente Convenzione in virtù della procedura nel paragrafo 1 sopra riportato.
3 – Ogni proposta di emendamento deve essere comunicata ad uno dei depositari, che la trasmette alle Parti almeno tre mesi prima della riunione del Comitato. Il depositario ne informa parimenti il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e il Consiglio Esecutivo dell’UNESCO.
Articolo XI.9
1 – Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ed il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura sono i depositari della presente Convenzione.
2 – Il depositario presso cui è depositato un atto, una notifica o una comunicazione notifica alle Parti della presente Convenzione, così come agli altri Stati membri del Consiglio d’Europa e/o della Regione Europa dell’UNESCO:
a) ogni firma;
b ) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c ) ciascuna data di entrata in vigore della presente Convenzione in virtù delle disposizioni degli articoli XI.2 e XI.3.4;
d ) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni dell’articolo XI.7 ed il recesso da ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni dell’articolo XI;
e ) ogni denuncia della presente Convenzione in applicazione dell’articolo XI.6;
f ) ogni dichiarazione effettuata in virtù delle disposizioni dell’articolo II.1 o dell’articolo II.2;
g ) ogni dichiarazione effettuata in virtù delle disposizioni dell’articolo IV.5;
h ) ogni domanda di adesione presentata in virtù dell’articolo XI.3;
i ) ogni proposta effettuata in virtù dell’articolo XI.8;
j ) ogni altro atto, notifica o comunicazione in relazione alla presente Convenzione.
3 – Il depositario che riceve una comunicazione o procede ad una notifica in virtù delle disposizioni della presente Convenzione ne informa immediatamente l’altro depositario.
In fede di che, i rappresentanti qui di seguito, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Lisbona, l’11 Aprile 1997, in inglese, francese, russo e spagnolo, i quattro testi facenti ugualmente fede, in due esemplari, di cui uno è depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa e l’altro negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, e di cui una copia certificata conforme è consegnata a tutti gli Stati menzionati nell’Articolo XI.1, alla Santa Sede ed alla Comunità Europea, così come al Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
La Legge 385 del 18/6/1949, pubblicata sul supplemento della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 157 del 12/7/1949, ratificò il trattato di amicizia, concluso tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America. Detta Legge all’art. 1 n. 2 stabilisce che i cittadini di ciascuna delle Alte parti Contraenti avranno la facoltà di esercitare i seguenti diritti e privilegi nei territori dell’Alta parte Contraente, senza alcuna interferenza, e in conformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli a quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini di detta Altra Parte Contraente:
a) svolgere attività… (omissis)… scientifiche, educative… (omissis)
b) e attività professionali, eccettuato l’esercizio della professione legale… (om.);
c) impiegare agenti e dipendenti di loro scelta, prescindendo dalla nazionalità;
d) fare qualunque cosa inerente o necessaria al godimento dei predetti diritti o privilegi.
All’art. 2 n. 1 lo stesso “Trattato” afferma che l’espressione Persone Giuridiche ed Associazioni, usata nel Trattato, significa le Persone Giuridiche… (omissis), che siano state o possono essere create ed organizzate in avvenire a norma delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.
Al n. 2 dello stesso art. 2 è affermato poi che le “Persone Giuridiche od Associazioni, create od organizzate a norma delle Legge e dei Regolamenti vigenti nei territori di ciascuna Alta parte Contraente, saranno considerate Persone Giuridiche della detta Altra parte Contraente, e il loro stato giuridico sarà riconosciuto entro i territori dell’altra Parte Contraente, che vi abbiano, o meno, sedi, filiali o agenzie permanenti”.
Al n. 3 del medesimo art. 2 è inoltre, specificato che “le Persone Giuridiche od Associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente, senza interferenze, in conformità con leggi e regolamenti vigenti, possiedono tutti i diritti e privilegi indicati al par. 2 dell’art. 1”.
Gli articoli successivi del “Trattato” e della relativa legge di ratifica italiana confermano, “mutatis mutandis”, i concetti sopra enunciati.
Disegno di Legge – Senato della Repubblica
ISFOA, divenuta persona giuridica negli Stati Uniti d’America, e, di conseguenza, riconosciuta Ipso Jure anche in Italia con tutti i suoi diritti e privilegi, opera nel pieno rispetto della normativa, la quale riconosce piena e libera vita giuridica alla istituzione, e piena libertà, senza alcuna interferenza, per l’esercizio delle proprie attività accademiche e culturali secondo quanto previsto dalle norme statutarie.
I titoli rilasciati dalla sopracitata istituzione accademica non conferiscono in alcun modo il privilegio di accedere all’esame di Stato per l’abilitazione professionale e, per di più, chi è in possesso legittimo di quest’ultimo titolo dottrinale, deve sempre darne atto, indicando obbligatoriamente l’origine e la natura, possono però essere legalmente fruibili in Svizzera, nella lingua originale nella quale sono stati conferiti, con apostilla ed autenticazione notarile, in base all’articolo 27 della Costituzione Federale Elvetica, dell’articolo 8 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, il tutto, rispettando i dettami dell’articolo 14 della Legge Cantonale sull’Università della Svizzera Italiana del 3 ottobre 1995; ed in Europa ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione di Parigi del Consiglio d’Europa del 14 dicembre 1959.
Il titolo di studio conseguito all’estero non ha generalmente riconoscimento professionale in Italia, salvo il disposto della Legge 1940 del 31/12/1962 che stabilisce il principio secondo il quale “chiunque ha diritto di portare un titolo accademico conferito da università estere, purché ne precisi l’origine.”
Si richiama a questo proposito l’attenzione su di un importante adempimento, obbligatorio per i possessori di titoli appartenenti alla fattispecie in oggetto, sia ordinari che onorari, sul biglietto da visita, sulla carta da lettera, sul cartoncino e su tutti gli altri documenti, dovrà sempre citarne la fonte, appaiata al proprio nome e cognome.
Per completezza si riporta un esempio di pura fantasia:
Pinco Pallino
Dottore in Economia e Finanza
honoris causa
ISFOA USA
Il proponente potrà di conseguenza avvalersi del titolo, dr. o dr. ing., a lui conferito legalmente, nei biglietti da visita e nella carta intestata commerciale, professionale o personale, e nei rapporti con i terzi, ma, come già descritto in precedenza, trattasi di titolo, generalmente, non valido ad esercitare una professione riservata, né ad iscriversi ad Albi Professionali ed Ordini regolamentati a livello pubblico, né a partecipare a concorsi; in base al disposto normativo della Legge 262 del 13/3/1958, infatti, ci si può solo fregiare del titolo emesso da un “soggetto non residente”, quale è l’istituzione accademica in oggetto, e non farne uso.
L’istituzione accademica in oggetto non ha l’obbligo di venire registrata in Italia in quanto il suo stato giuridico è già di per sé completo e compiuto, comprovato all’origine; accadrebbe l’inverso qualora i diplomi rilasciati possedessero titolo valido per l’avviamento agli Esami di Stato al fine dell’abilitazione professionale.
I titoli conferiti impegnano solo l’istituzione stessa che li rilascia a livello libero e privato su basi assolutamente legali, non essendo in alcun modo responsabile in merito all’uso del titolo ed all’ottenimento del diritto all’esercizio della libera professione in quanto regolati dalle norme dei singoli Paesi.
Ai fini del valore legale del titolo rilasciato esso non può essere paragonabile con quelli rilasciati da Università Statali della Repubblica Italiana, né con quelle considerate equipollenti, né con quelli di Università Statali dell’Unione Europea e/o della Confederazione Elvetica, per quanto, nel Regno Unito – Gran Bretagna il British Parliament 1988 Education Act reciti che “The awards made by overseas educational establishments should be recognized, and the assessment and recognition of such qualifications would be a matter for the individual employer and professional bodies”.
L’articolo 27 della Costituzione Federale Svizzera e l’articolo 8 della Costituzione del Cantone Ticino sanciscono il diritto della libera attività economica e della libertà di insegnamento, stabilendo di conseguenza la legittimità dell’operato delle università libere e private.
Il Cantone Ticino non ha di conseguenza competenza nel riconoscere le università private e/o i loro corsi di laurea attivati, queste possono perciò decidere volontariamente di sottoporre i propri corsi di studio ad un processo di accreditamento a livello federale tramite l’Organo di Accreditamento e di Garanzia della Qualità delle Istituzioni Svizzere denominato OAQ.
Il Tribunale Federale di Losanna, con sentenza 2P 143/2001 del 19 febbraio 2002, ha stabilito che non esiste alcun obbligo da parte di istituzioni universitarie private di sottoporsi ad una procedura di accreditamento e/o di offrire programmi di insegnamento che soddisfino le condizioni per ottenere un accreditamento, che risulta quindi, assolutamente non necessario né indispensabile per lo svolgimento dell’attività accademica di livello universitario; ne consegue pertanto che le università private possano conferire titoli universitari privati anche in assenza di accreditamento.
L’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da un parte, e la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, concluso il 21 giugno 1999, approvato dall’Assemblea Federale l’8 ottobre 1999, ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000, entrato in vigore il 1° giugno 2002 – 1° giugno 2004, all’articolo 5, prevede, per le istituzioni accademiche quale è ISFOA, il diritto di fornire sul territorio dell’altra parte contraente, programmi di insegnamento e di formazione di durata non superiore a 90 giorni per anno civile.
Riferimenti Normativi
Articolo 4 Costituzione degli Stati Uniti
Articolo 33 Costituzione della Repubblica Italiana
Articolo 27 Costituzione Federale Svizzera
Articolo 8 Costituzione del Cantone Ticino
Articolo 12 Costituzione di Gibilterra
Articolo 3 della Costituzione dello Stato del Belize
Articolo 6 Legge 8 Luglio 1974 n. 59 Repubblica di San Marino
Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento SammarineseArticolo 27 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo in Materia di Istituzione
R.D. 31 agosto 1923; 30 settembre 1923, n. 2102
R.D. 31 agosto, 1993 n. 1592
Legge 30/10/1940 n. 1636 (Art. 6) in relazione alla Legge 18/6/1949 n. 385 (Art. 2 e 3)
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 10 dicembre 1948
Sentenza Suprema Corte di Cassazione, 13 novembre 1954
Convenzione Consiglio d’Europa Parigi 14 dicembre 1959
Legge 13/3/1958 n. 262 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 9/4/1958
Legge 31/12/1962 n. 1940 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 20/02/1963
Sentenza Corte Costituzionale 28/6/1985 pubblicata in Gazzetta Ufficiale R.I. n. 161 bis 10/7/1985
Trattato di Roma 25 marzo 1957 recepito nella Legge 1203/1957 entrato in vigore il 1° gennaio 1958
Trattato Unione Europea 7 febbraio 1992 recepito nella Legge 454/1992 entrato in vigore dal 1° novembre 1993
Convenzione Aja 5 Ottobre 1961
Legge 94310 (C) 1976 Stato della California
Legge n. 225 del 1976 Stato della Louisiana
Legge n. 154S466 22/1987 Stati Uniti d’America
Lettera esplicativa del Ministero dell’Interno 20 Agosto 1975 n. 4975
Lettera esplicativa Ministero degli Esteri 8 Novembre 1976, posizione 3/2/2/76
Lettera Ministero Affari Esteri 9 ottobre 1980
Lettera Ministero Università 28 maggio 1992
Convenzione Parigi 14 dicembre 1959
Convenzione Lisbona 11 aprile 1997
Legge 11 luglio 2002 n. 148 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002 n. 173
Legge 27/12/2002 n. 289
Decreto Ministeriale 17 aprile 2003
Lettera del Ministero Grazia e Giustizia
Direzione Generale Giustizia Civile 23 settembre 2004 posizione 2/O/Q e 11 gennaio 2005Legge n. 10 13 febbraio 1980 Repubblica di San Marino
Legge Istitutiva del Centro di Formazione ProfessionaleLegge n. 127 31 ottobre 1985 Repubblica di San Marino
Legge Quadro sulla Istruzione Universitaria e le Istituzioni di Cultura SuperioreLegge n. 132 29 novembre 1995 Repubblica di San Marino
Modifiche ed integrazione alla legge Quadro sulla Istruzione Universitaria e le Istituzioni di Cultura SuperioreLegge n. 37 4 marzo 1993 Repubblica di San Marino
Ordinamento del sistema di Formazione Professionale e delle Politiche Attive a sostegno dell’OccupazioneLegge n. 21 12 febbraio 1998 Repubblica di San Marino
Norme Generali sull’IstruzioneLegge n. 22 12 febbraio 1998 Repubblica di San Marino
Cicli di IstruzioneLegge n. 23 12 febbraio 1998 Repubblica di San Marino
Progetto Sperimentale per l’Innovazione nei Cicli di IstruzioneDelibera n. 16 2 maggio 2000 Repubblica di San Marino
Documento elaborato dalla Commissione Tecnica per il Riordino dei Cicli e la Riforma del Sistema ScolasticoDecreto n. 8 Repubblica di San Marino
Struttura dell’UniversitàDecreto n. 74 27 maggio 2004
Progetto sperimentale per l’introduzione delle tecnologie informatiche in tutti gli ordini di scuola e nel Centro di Formazione Professionale della Repubblica di San MarinoAccordo Confederazione Svizzera e Comunità Europea Libera Circolazione delle Persone 1 giugno 2002
Accordo Bilaterale Italia e Svizzera Reciproco Riconoscimento Equivalenze nel Settore Universitario 14 luglio 2000
Concordato Intercantonale sulla Coordinazione Universitaria 9 dicembre 1999
Convenzione Confederazione e Cantoni sulla Cooperazione nel Settore Universitario 14 dicembre 2000
Legge Federale sulla Formazione Professionale 6 settembre 2001
Legge Federale sull’Aiuto alle Università e la Cooperazione nel Settore Universitario 8 ottobre 1999